SOMMARIO- Bollo Auto

L'importo da pagare per il rinnovo - quanto si paga   Il bollo per i motocicli
Calcolo del bollo novità   Dove si paga il bollo
I diesel   Pagamenti tardivi
Le scadenze per il rinnovo   Dopo aver pagato
Auto acquistata usata   Esenzioni per i disabili ed altre informazioni
Il primo bollo per l'auto nuova   Sanatoria delle conseguenze della perdita di possesso non annotata al Pra
Il bollo per i ciclomotori
Targhe prova e rimorchi speciali   Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio
     Hanno collaborato
     Bollo '94, '95 e '96: in arrivo avvisi per gli automobilisti

 

L'IMPORTO DA PAGARE PER IL RINNOVO - QUANTO SI PAGA

1. POTENZA ESPRESSA IN KW

Le tariffe del bollo sono calcolate in base alla potenza del motore espressa in Kilowatt. Questo dato si trova normalmente sulla facciata in alto a destra della carta di circolazione, tre righe sopra l'indicazione della vecchia potenza fiscale, in corrispondenza della voce "pot. max KW".

L’IMPORTO DEL BOLLO E’ PARI A L. 5.000 A KW (5.500 lire a KW in Emilia Romagna).

 

2. POTENZA ESPRESSA IN CV

Se nella carta di circolazione non sono indicati i KW, il calcolo va efettuato in base al numero dei CV riportati di fianco alla voce "pot. max" (di solito sulla terza pagina del libretto).

L’IMPORTO DEL BOLLO E’ PARI A L. 3.680 A CV (4.048 lire a CV in Emilia Romagna).

Se si paga per un numero di mesi minore l’importo da pagare per ogni KW cambia a seconda del periodo per cui si paga (v. Tabella). Si applicano tariffe differenti per i diesel non ecologici, per i camion e per altri tipi di veicoli (v. Tabella).

L’importo risultante deve essere arrotondato alle mille lire inferiori se la frazione è fino a L.500, alle mille lire superiori se la frazione è superiore a L.500.

Gli eventuali importi relativi alle SANZIONI e agli INTERESSI devono essere indicati senza arrotondarli.

 

CALCOLO DEL BOLLO

Nel sito sono offerti 2 sistemi di calcolo automatico del bollo:

L'applicazione consente il calcolo del bollo solo a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Ad esempio, per i bolli che scadono ad Aprile, è possibile effettuare il calcolo a partire dal 1° Maggio. Se si effettua il pagamento entro lo stesso mese di Maggio, e cioè entro il mese successivo alla scadenza, non sono dovute sanzioni né interessi. Se, invece, il pagamento viene effettuato successivamente, il programma calcola la sanzione da pagare più gli interessi fino al giorno in cui viene fatta l'interrogazione.
N.B. : Bisogna fare attenzione (sia nell'interrogazione nel sito attraverso la targa, sia compilando la schedina quando si paga dai tabaccai) a indicare la futura scadenza del pagamento: ad esempio per un'auto con bollo scaduto a Dicembre 99, bisogna indicare la scadenza Dicembre 2000, sia se si paga nei termini, sia se si paga tardivamente. Per le normali autovetture a benzina, ecodiesel, gpl, metano, benzina più gpl o benzina più metano, E' OBBLIGATORIO PAGARE PER 12 MESI. Possono invece pagare anche per 4 od 8 mesi i vecchi diesel tenuti alla sovrattassa di alimentazione (c.d. superbollo)

 

I DIESEL

Le auto con alimentazione a gasolio si distinguono ai fini fiscali in due categorie:

Per accertarsi che il veicolo sia "ecodiesel" occorre verificare:

che sulla carta di circolazione vi sia la scritta "RISPETTA LA DIRETTIVA CEE n. 91/441 CEE" (o successive);

oppure, in alternativa, che da parte della Motorizzazione civile sia stato rilasciato il permesso di circolazione nei giorni a traffico limitato, il c.d. "verdone", che deve recare la lettera B (per le autovetture) o la lettera C (per i veicoli ad uso promiscuo).

Non ha importanza la data di immatricolazione.

Con la finanziaria 1999 l'importo del superbollo è stato ridotto del 21%.

 

LE SCADENZE PER IL RINNOVO

La scadenza di rinnovo del bollo varia da vettura a vettura. A questo riguardo bisogna semplicemente collegarsi alla scadenza dell'ultimo bollo pagato. Il rinnovo di pagamento va infatti efettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente. Questa è una regola che vale sempre (salvo casi di proroga espressa) e per qualsiasi tipo di veicolo (autovetture, motocicli, autocarri, eccetera). Ad esempio, il bollo scaduto a luglio, va rinnovato entro agosto, quello scaduto ad agosto va rinnovato entro settembre.
Quando l'ultimo giorno del mese cade di sabato o di giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.
Ecco un prospetto delle prossime scadenze di pagamento (senza sanzioni).

TABELLA 1

SCADENZA

TERMINE PAGAMENTO

APR. 2000

31/05/2000

AGO. 2000

02/10/2000

SET. 2000

31/10/2000

DIC. 2000

31/01/2001

GEN. 2001

28/02/2001

 

AUTO ACQUISTATA USATA

Per l’auto acquistata usata occorre distinguere l’acquisto da un privato dall’acquisto presso un rivenditore autorizzato. Nell’uno e nell’altro caso, se l’auto acquistata usata è coperta da bollo in corso di validità, il primo pagamento da parte dell'acquirente deve sempre collegarsi alla scadenza del precedente bollo, con versamento da eseguire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

Per l’auto acquistata usata presso un rivenditore che ha attivato il regime di esenzione, si debbono applicare le medesime regole valide per l’immatricolazione delle auto nuove (v. "IL PRIMO BOLLO PER L'AUTO NUOVA").

 

IL PRIMO BOLLO PER L’AUTO NUOVA

Quando si paga

Il primo bollo deve essere eseguito entro il mese di immatricolazione. Se però questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, per pagare c’è tempo fino all’ultimo giorno del mese successivo. Se l’ultimo giorno del mese cade di giorno festivo o di sabato, la scadenza è spostata al primo giorno feriale successivo.

In ogni caso, IL MESE DI IMMATRICOLAZIONE DEVE ESSERE PAGATO PER INTERO (anche nel caso limite dell’immatricolazione avvenuta l’ultimo giorno del mese).

La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dalla Motorizzazione civile.

Per le auto acquistate usate da un rivenditore, vale la data di AUTENTICA NOTARILE dell'atto di vendita.

 

Per quanti mesi si paga

Per le auto immatricolate nei primi mesi del 1999, le scadenze (differenziate a seconda che la potenza dell’auto sia o no superiore a 35 KW) sono le seguenti:

TABELLA 2

SCADENZE PER L'AUTO NUOVA ACQUISTATA DAL 1/1/2000 AL 29/2/2000

DATA IMMATRIC. O ATTO NOTARILE

AUTO FINO A 35 KW O 47 CV

AUTO SUPERIORI A 35 KW O 47 CV

TERMINE PER IL PAGAMENTO

1-21 GENNAIO

LUGLIO 2000

DICEMBRE 2000

31/01/2000

22-31 GENNAIO

LUGLIO 2000

DICEMBRE 2000

29/02/2000

1-19 FEBBRAIO

GENNAIO 2001

DICEMBRE 2000

29/02/2000

20-29 FEBBRAIO

GENNAIO 2001

DICEMBRE 2000

31/03/2000

Tali regole valgono per le autovetture alimentate a benzina, gpl, metano, benzina+gpl, benzina+metano ed ecodiesel.

 

Quanto si paga

Nel pagamento per 12 mesi ogni Kw va moltiplicato per lire 5.000. Per periodi inferiori, invece, la quota mensile per ogni Kw è di lire 430 e l'importo da pagare va calcolato moltiplicando il n° dei Kw per 430 e poi per il n° dei mesi. Per i residenti in Emilia Romagna, agli importi così determinati si applica un aumento del 10%. Il versamento va sempre arrotondato alle mille lire più vicine.

 

IL BOLLO PER I CICLOMOTORI

L'importo della tassa di circolazione per i ciclomotori e scooters (veicoli fino a 50 cm cubici di cilindrata) è di L.37.000 (41.000 per i residenti in Emilia Romagna).

Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2000 e può avvenire presso gli uffici postali, a mezzo apposito bollettino, e presso le rivendite di tabacchi abilitate.

Il pagamento può essere effettuato (senza applicazione di sanzioni) anche dopo il 31 gennaio 2000, purché prima della messa in circolazione del ciclomotore.

In qualsiasi momento sia effettuato, il pagamento ha validità per l'anno solare in corso (fino al 31 dicembre 2000).

Resta fermo l'obbligo di esibire il contrassegno di pagamento su richiesta degli organi preposti al controllo su strada. Non c'è però obbligo di conservarlo per gli anni successivi.

Le infrazioni di pagamento sono rilevate su strada dagli organi di controllo e comportano l'irrogazione di una sanzione.

Non si è tenuti al pagamento della tassa per i ciclomotori che, nel corso dell'intero anno solare, rimangono completamente inutilizzati, senza mai circolare su strade e luoghi pubblici.

 

IL BOLLO PER I MOTOCICLI

Per i motocicli fino a 11 KW l'importo del bollo è lo stesso dei ciclomotori, ossia L.37.000.

Oltre tale limite di potenza si pagano le 37.000 lire fisse, più 1.700 lire per ogni KW. Ad esempio, una moto di 15 KW pagherà l'importo (arrotondato) di L.62.000 (1.700 x 15 + 37.000).

Se la potenza è espressa in CV, il limite per il pagamento delle 37.000 lire fisse è di 15 CV, mentre per potenze superiori a tale cifra ogni CV dovrà essere moltiplicato per 1.251, aggiungendo la somma ottenuta alle 37.000 lire.

Per i residenti in Emilia Romagna gli importi sono aumentati del 10%.

N.B.: tutti i motocicli sono esentati dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà. Il beneficio non si applica alle altre categorie di motoveicoli come motocarri, motocarrozzette, ecc..

 

DOVE SI PAGA IL BOLLO

Il pagamento del bollo è possibile:

 

Pagamento presso le Poste

Devono essere compilati gli appositi bollettini di conto corrente contrassegnati con una banda rossa per i pagamenti relativi ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, con i dati necessari all'individuazione del veicolo e del possessore, nonché relativi alla scadenza.

I pagamenti relativi a ciclomotori, targhe prova e motori fuori bordo vanno effettuati utilizzando il bollettino contrassegnato da una banda verde.

L'elenco dei numeri di C/C da riportare sul modulo sono indicati nella tabella 3.

TABELLA 3

REGIONE/PROV. AUTONOMA DI RESIDENZA Num. C/C
ABRUZZO 1677
BASILICATA 8854
CALABRIA 7898
CAMPANIA 7807
EMILIA ROMAGNA 970400
FRIULI VENEZIA GIULIA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma 4341
LAZIO 825000
LIGURIA 7179
LOMBARDIA 2238
MARCHE 9605
MOLISE 3863
PIEMONTE 4101
PUGLIA 3707
SARDEGNA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma 1099
SICILIA 784900
TOSCANA 7500
UMBRIA 7062
VAL D'AOSTA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma 9118
VENETO 5306
Provincia Autonoma BOLZANO 3392
Provincia Autonoma TRENTO 3384

Il versamento verrà controllato e registrato a posteriori sugli archivi magnetici.

 

Pagamento presso le Tabaccherie

Presso la tabaccheria, l’automobilista dovrà compilare una semplice schedina con i dati necessari alla identificazione del veicolo:

Grazie a un apposito terminale, questi dati vengono trasmessi in via telematica all’Archivio delle tasse automobilistiche, che comunica l’importo da pagare. Il cliente controlla i dati forniti, paga la somma dovuta e riceve un attestato di versamento.

Il versamento fatto con questo sistema viene controllato e registrato in tempo reale, evitando rischi di errori o addebiti ingiustificati.

Il costo di questo servizio è di L. 3.000.

N.B.: a causa dei ben noti ritardi di aggiornamento degli archivi consegnati di recente all'Amministrazione finanziaria, ancora per qualche tempo potranno verificarsi dei casi in cui la targa segnalata non risulta, oppure i dati forniti dall'automobilista non corrispondono con quelli contenuti negli archivi. In tali casi il pagamento dovrà essere effettuato presso la posta.

 

PAGAMENTI TARDIVI

Se si paga in ritardo, oltre alla tassa si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, che crescono a seconda del ritardo con cui il pagamento viene fatto (v. Tabella 3).

TABELLA 3

SANZIONI RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO

PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO

SANZIONE (in % della tassa)

30 giorni dalla scadenza

3,75

1 anno

5

A queste somme (tassa più sanzione) devono essere aggiunti gli interessi sulla tassa non pagata, su base giornaliera, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento omesso e fino a quello del pagamento.

Per ogni giorno di ritardo entro il primo anno gli interessi sono pari allo 0,00685%

Per i pagamenti effettuati oltre l'anno la sanzione è pari al 30% della tassa: sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 2,50% per ogni semestre maturato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento.

PER POTER BENEFICIARE DELLE SANZIONI RIDOTTE, IL CONTRIBUENTE DEVE PROVVEDERE AL VERSAMENTO CONTESTUALE DELLA TASSA, DELLA SANZIONE E DEGLI INTERESSI.

Chi paga in ritardo può ottenere, direttamente tramite l'applicazione inserita nel nostro sito, il calcolo della sanzione e degli interessi da pagare.

 

DOPO AVER PAGATO

Gli autoveicoli e i motoveicoli sono esonerati dall'obbligo di esporre la ricevuta del bollo in corso di circolazione. La disposizione non si applica ai ciclomotori, per i quali resta fermo l'obbligo della sua esibizione in caso di circolazione.

 

ESENZIONI PER I DISABILI ED ALTRE INFORMAZIONI

Esenzioni per disabili

Sono esentate permanentemente dal pagamento della tassa automobilistica le auto appartenenti ai disabili colpiti da menomazioni fisico-motorie. Sono ammesse all'esenzione le auto dotate di cambio automatico (anche di serie) e gli altri autoveicoli o motoveicoli che siano stati adattati in funzione delle ridotte capacità motorie permanenti del disabile. L'adattamento può essere nei comandi di guida o nella struttura carrozzata del veicolo.

Non sono esenti invece gli autoveicoli appartenenti a disabili (ad esempio non vedenti, non udenti) privi di menomazioni fisico-motorie.

N.B.: I DISABILI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI ESENZIONE NEL CORSO DEL 1999 NON SONO OBBLIGATI A RIPRESENTARLA NEL 2000, SE PERDURANO LE CONDIZIONI DI ESONERO. 

Per la trascrizione al Pra di ogni atto relativo a veicoli adattati per disabili non si applicano, anche per la prima intestazione di automobile, le imposte normalmente dovute per la registrazione dei passaggi di proprietà (Imposta provinciale di trascrizione), salvo il pagamento della sola imposta di bollo e degli emolumenti dovuti al Pra.

 

Riduzioni per veicoli elettrici

Viene applicata una riduzione del 75% sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli uso promiscuo e autovetture che abbiano le seguenti caratteristiche:

 

Altri tipi di riduzione:

 

SANATORIA DELLE CONSEGUENZE DELLA PERDITA DI POSSESSO NON ANNOTATA AL PRA

Una norma contenuta nella legge "collegata" alla Finanziaria '98 stabilisce che:

 

TARGHE PROVA E RIMORCHI SPECIALI

Tabella con gli importi, suddivisi per regioni, per le targhe prova e i rimorchi speciali

(Calcoli e verifiche tratte dal sito ufficiale del Ministero delle Finanze www.finanze.it )

colella@netstorm.it